Statuto

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione di volontariato ai sensi della legge 266/1991 e della legge regionale Puglia nr. 11/1994 senza scopo di lucro denominata “IN COMPAGNIA DEL SORRISO”.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in Andria. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia, sia all’estero, potranno essere istituite su delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

OGGETTO

Articolo 4

L’Associazione “IN COMPAGNIA DEL SORRISO” è un’Associazione di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266 e come tale non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà.

L’Associazione ha per scopo l’assistenza sociale e socio-sanitaria

L’associazione in particolare si propone di:

Favorire la diffusione dell’allegria e della gioia negli ospedali attraverso la clownterapia;

Fare emergere il bisogno fondamentale della persona di dare e ricevere amore, attraverso l’ascolto senza giudizio, la comprensione e la fiducia, la condivisione e lo scambio;

Diffondere la cultura del sorriso e del clown in ogni luogo ove vi sia una situazione di disagio;

Entrare in relazione e in sintonia con persone di cultura, età, posizione sociale e condizioni fisiche differenti dalle proprie, diffondendo sempre il pensiero positivo e il buon umore.

L’attuazione di tali obiettivi avviene attraverso il servizio di volontariato clown gratuito offerto in Ospedali, case di riposo, luoghi di pellegrinaggio, luoghi ove vi sia sofferto un disagio, anche in collaborazione con altre Associazioni, Cooperative, Enti, mezzi di comunicazione che non siano in contrasto con gli obiettivi dell’Associazione  e ne agevolino l’attuazione.

Al fine di svolgere le proprie attività l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L’associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell’art.7 della legge 266/1991 della partecipazione ad altre associazioni, società  o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L’associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa o potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, nonché aprire nuove sedi, purché operi per il migliore raggiungimento dei propri fini istituzionali.

L’associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà

SOCI

ARTICOLO 5

L’associazione si compone di un numero illimitato di soci, di tre categorie:

Ordinari: può divenire “Socio Ordinario” la persona fisica interessata a promuovere le attività previste nell’art. 4. La qualifica di Socio Ordinario viene convalidata annualmente con il versamento della quota sociale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il socio Ordinario ha diritto ad 1 voto.

Sostenitori: può divenire “Socio Sostenitore” la persona fisica o giuridica (Persone, Imprese, Enti) che, condividendone gli ideali, da un proprio contributo economico all’Associazione. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Onorari: rientrano nella qualifica di “Socio Onorario” gli studiosi ed i tecnici, italiani o stranieri, che si sono distinti nel campo della clownterapia e del benessere psico-fisico. La qualifica di “Socio Onorario” viene assegnata con voto unanime dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due terzi dei consiglieri o dei due terzi della maggioranza dell’assemblea. Nessuna quota annua associativa è dovuta dai “Soci Onorari”. Il socio Onorario non ha diritto di voto

Studenti: rientrano nella qualifica di “Soci Studenti” le Persone fisiche, che frequentino scuole di formazione professionale, scuole secondarie di secondo grado ed universitari legalmente riconosciuti che condividono le attività dell’Associazione. La qualifica di Socio Studente cessa automaticamente un anno dopo il termine del corso di studi. I Soci studenti contribuiscono con una quota sociale pari alla metà della quota ordinaria stabilita per i Soci Ordinari. Il socio Studente non ha diritto di voto.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro della domanda scritta al Consiglio Direttivo, sulla quale decide con obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo stesso. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato, specificandone i motivi. In questo caso, l’aspirante socio, entro 30 gg. ha facoltà di presentare ricorso all’Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione.

In base alle vigenti disposizioni di legge tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Il socio non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell’Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme approvate dal Presidente o dal consiglio Direttivo stesso.

ARTICOLO 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo e approvati dall’Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

ARTICOLO 7

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario e per decadenza.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono ripetere i contributi versati e non alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione stessa.

 

 

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:

Dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

Da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)

Da eventuali proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione.

L’associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all’art. 5, comma 2, legge n.266/1991.

Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9

Sono organi dell’Associazione:

L’assemblea dei soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente ;

I probiviri.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10

L’Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto.

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L’assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l’assemblea ha il compito di :

Esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell’attività sociale;

Eleggere i membri del consiglio Direttivo;

Eleggere i Probiviri;

Ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

Deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.

ARTICOLO 11

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio del Comune di Andria almeno una volta all’anno entro il mese di Aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata, lettera non raccomandata, mail e ogni altro mezzo ritenuto idoneo, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto, o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione almeno il giorno successivo a quello della prima convocazione.

ARTICOLO 12

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di cinque deleghe alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

ARTICOLO 13

Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente dell’Assemblea.

I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, di cui la metà – arrotondata se necessario all’unità superiore – dovrà essere scelta tra i soci operativi; gli altri consiglieri dovranno essere scelti tra i soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’Associazione, sottoponendolo poi all’Approvazione dell’Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformatosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

ARTICOLO 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell’ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo si radura su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l’opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

ARTICOLO 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di una sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 19

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare il libri sociali e contabili, di predisporre il bilancio dell’Associazione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 20

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d’urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

PROBIVIRI

ARTICOLO 21

L’assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 23

In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 24

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, alla legge 11 agosto 1991, n.266 e alla legislazione regionale sul volontariato Legge regione Puglia nr.11/1994, e alle loro eventuali variazioni.

Andria, 05 agosto 2014